Informazioni
Titolo | Le principali razze umane |
Acquisizione | LEG |
Autore | Anonimo |
Categoria | Manifesto istituzionale |
Collocazione | Palazzo Della Torre, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, via G. Carducci n. 2, Gorizia |
Cornice | |
Dimensioni | 70x100 cm |
Epoca | 1933-38 |
Iscrizioni | |
Materiale tecnica | Stampa litografica a colori su carta |
N inventario | FC161 |
N inventario fotografico | F:\JPG 161 |
Nomefile | Scheda 161.xls |
Proprieta | Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia |
Provenienza | Archivio Grafiche Giuseppe Chiesa, Udine |
Restauri | 2009, Laboratorio Eucore, Autorizzazione Soprintendenza dd. 18 ottobre 2007 |
Stampa | Litografia G. Chiesa - Udine/Edizioni Dal Soglio Trieste-Gorizia-Venezia |
Stato conservazione | Buono |
Valore assicurativo | 000,00/000,00 Euro |
Bibliografia | M. Gallo, I manifesti nella storia del costume, Mondadori, Milano, 1972.
Monaco R., Caratteri della sudditanza dell’Africa Orientale Italiana, in “Rivista di diritto pubblico”, I (1937), pp. 239-247. Folchi A., Cittadinanza e sudditanza nell’espansione imperiale italiana, in “Rivista di diritto pubblico”, I (1939), pp.53-69. L. 29 giugno 1939, n. 1004, Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell’Africa Italiana, in “Le leggi e i decreti reali secondo l’ordine della inserzione nella Gazzetta Ufficia- le”, Roma, Società Editrice del periodico “Il Foro Italiano”, LXIV (1939), pp. 803-805. |
Note | Il manifesto è parte di una serie di 8 manifesti sulla tematica della distribuzione delle razze e sulle razze A.O.I. Un gran numero di contributi fanno risalire l’avvio di una politica razziale da parte del regime fascista proprio al periodo della fondazione dell’impero dell’Africa Orientale Italiana e alla politica di espansionismo coloniale condotta dal regime fascista (il legame tra politica antiebraica e politica razziale coloniale era stato già in parte, ed in misura completamente differente, utilizzato da alcuni storici all’indomani della caduta del fascismo). Per A.O.I., Africa Orientale Italiana, si intende un’area geografica che dal 1936 al 1941 corrispondeva alla zona che comprende le attuali Etiopia, Eritrea e parte della Somalia. La formulazione dell’art. 15 del R.D.L. 999/’33 fu mantenuta quasi completamente inalterata all’indomani della proclamazione dell’impero dell’AOI, nel maggio del 1936. Il Capo II del R.D.L. 1019/’36, recante Ordinamento e amministrazione dell’Africa Orientale Italiana, dettava i criteri sulla base dei quali si sarebbe dovuto procedere all’individuazione del suddito dell’AOI e, aspetto di non poco interesse, nell’intitolare il capo II non si faceva più menzione della cittadinanza, come accadeva ancora nel 1933, ma si parlava piuttosto di sudditanza tout court. In tale documento – come avveniva anche nell’elaborazione di carte geografiche come quelle edite dalla Dal Soglio - nell’individuare i criteri posti alla base della qualificazione giuridica di suddito, l’autore, accanto alla “residenza spaziale” e all’“appartenenza ad una determinata religione”, faceva espressamente riferimento all’“origine razziale” degli individui e, riflettendo su come il nuovo ordinamento per l’AOI non “contemplasse neppure la possibilità” da parte delle popolazioni indigene di acquistare la cittadinanza metropolitana, lo studioso Riccardo Monaco chiariva le ragioni che giustificavano il particolare status attribuito agli abitanti della colonia: Questa particolare condizione giuridica ha la sua ragione nella netta diversità di razza, di lingua, di tradizioni, di costumi e di religione tra la metropoli e la colonia, per cui non deve esistere neppure la possibilità di interferenze tra cittadini e sudditi. La necessità di una netta ripartizione tra popolazione indigena e popolazione metropolitana non riposava più semplicemente sulla constatazione dell’“inferiorità civile” delle popolazioni indigene ma sull’esigenza di garantire “la più netta distinzione razziale tra la metropoli e la colonia”. Veniva inoltre osservato come la condizione giuridica delle popolazioni indigene non fosse e non potesse essere uguale per tutte le colonie e i possedimenti dello stato italiano: “lo status degli indigeni varia da colonia a colonia, nonché nell’ambito stesso dell’ordinamento delle singole colonie, in riferimento alla razza e – per ciò che concerne gli ordinamenti italiani – alla religione”. L’attribuzione di una condizione giuridica inferiore a quella dei cittadini optimo iure era determinata dalla loro appartenenza ad una razza differente. Le ragioni poste alla base della necessità dell’impiego della dicotomia suddito/cittadino venivano così chiarite: “È pacifico che il fondamento della diversa condizione giuridica della popolazione indigena rispetto a quella metropolitana riposa innanzi tutto sulle differenze etniche e consuetudinarie fra l’una e l’altra”. La disciplina italiana, che si andava via via definendo e perfezionando, manifestava chiaramente come la volontà fosse indirizzata nel senso di rendere sempre più drastica la demarcazione tra sudditi e cittadini metropolitani. Facendo emergere l’intenzione di complicare le condizioni di accesso alla cittadinanza italiana da parte delle popolazioni indigene, accompagnata da una progressiva tendenza a collocare i meticci di preferenza nella categoria dei sudditi. Venne inoltre introdotto nell’ambito dell’ordinamento legislativo italiano il reato di “lesione del prestigio della razza” di fronte alle popolazioni dell’AOI. La proposta di inserire nel sistema penale italiano l’istituto del “prestigio della razza” si concluse, come noto, con la promulgazione della L. 1004/’39, recante Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell’Africa Italiana. L’edizione e distribuzione di manifesti sulle razze dell’A.O.I., attraverso la diffusione di carte geografiche ad una famiglia italiana su dieci, rientra in una politica di informazione riguardante l’inferiorità della razza dei popoli colonizzati. |
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